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Contestazioni del Bonus Vacanza: Come Far Valere le Tue Ragioni con il Nostro Supporto

In un’era segnata da incertezze economiche e sfide burocratiche, il Bonus Vacanza si è presentato come una boccata d’aria fresca per molte famiglie italiane, offrendo un aiuto concreto per supportare sia i consumatori che il settore turistico nazionale. 

Tuttavia, non sono mancate le problematiche, soprattutto quando alcuni beneficiari si sono trovati ad affrontare contestazioni relative alla presunta indebita fruizione del bonus.


Il Cuore del Problema

La questione centrale riguarda le contestazioni sollevate dall’amministrazione, che in alcuni casi ha messo in dubbio la legittimità dell’uso del Bonus Vacanza da parte dei cittadini. 
Queste contestazioni possono derivare da vari

fattori, come incomprensioni burocratiche, errori

nei processi di verifica, o semplicemente dalla mancata corrispondenza di documenti che attestino la legittima fruizione del bonus.


Come Ci Poniamo Difronte a Questa Sfida

Il nostro studio legale offre un faro nella nebbia per chi si trova a navigare in queste acque turbolente. 
Con un approccio basato sull’ascolto, sulla professionalità e sulla profonda conoscenza della materia, siamo pronti a offrire soluzioni personalizzate per difendere i tuoi diritti e assicurare che le tue legittime ragioni vengano riconosciute.

   1. Analisi Preliminare: Ogni caso inizia con un’attenta valutazione della situazione del cliente, esaminando ogni dettaglio della contestazione per identificare la strategia difensiva più efficace.
     2. Raccolta di Prove: La chiave per una difesa di successo risiede nella capacità di presentare prove incontrovertibili che attestino la legittima fruizione del bonus. 
Indispensabile è acquisire dai clienti documentazione, ricevute, comunicazioni e qualsiasi altro elemento che possa supportare il caso.
   3. Assistenza e Rappresentanza Legale: Forniamo una rappresentanza legale completa, dalla redazione di memorie difensive all’assistenza durante eventuali audizioni o procedimenti. 

Il nostro obiettivo è alleggerire il peso della burocrazia sui nostri clienti, permettendo loro di concentrarsi sulle proprie vite mentre noi ci occupiamo della difesa dei loro interessi.


Perché Scegliere il Nostro Studio

Esperienza e Specializzazione: La nostra squadra è composta da professionisti specializzati nelle questioni di diritto civile e nella tutela dei consumatori, con esperienza nelle problematiche legate al Bonus Vacanza.
  • Approccio Personalizzato: Sappiamo che ogni caso è unico e merita un’attenzione dedicata. Offriamo soluzioni su misura per le esigenze specifiche di ogni cliente.
  • Trasparenza e Comunicazione: Manteniamo i nostri clienti costantemente aggiornati sull’evolversi della loro situazione, garantendo un canale di comunicazione aperto e trasparente.


Conclusione: La Tua Difesa è la Nostra Missione

Le contestazioni relative all’indebita fruizione del Bonus Vacanza possono sembrare un ostacolo insormontabile, ma con il supporto giusto, è possibile far valere le proprie ragioni e risolvere la situazione a proprio favore
Il nostro studio legale è qui per offrirti la competenza e il supporto di cui hai bisogno per navigare in queste acque complesse, garantendo che la tua voce venga ascoltata e i tuoi diritti protetti.

Se ti trovi ad affrontare una contestazione del Bonus Vacanza e non sai come procedere, contattaci. 
La prima consulenza può essere il primo passo verso la risoluzione del tuo problema. 
Non lasciare che la burocrazia offuschi i tuoi diritti: siamo qui per aiutarti a far valere le tue legittime ragioni.

RIDURRE CANONE DI LOCAZIONE / AFFITTO


In questo periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Coronavirus / Covid-19, tra i tanti problemi che bisogna quotidianamente affrontare, vi è anche quello di come riuscire a pagare il canone di locazione affitto sia delle propria abitazione che dei locali commerciali / professionali.

Problema questo particolarmente sentito da chi, a causa della chiusura delle attività commerciali / professionali e delle limitazioni degli spostamenti, non può più contare sulle abituali entrate / guadagni mensili.

L'inquilino, infatti, potrebbe aver perso il lavoro, veder ridotto l'orario di lavoro, trovarsi in cassa integrazione oppure essere stato costretto a chiudere la propria attività, così da non riuscire più a far puntualmente fronte al pagamento dell'affitto.

Tali problematiche si ripercuotono, di conseguenza, anche sui proprietari degli immobili, che potrebbero fare affidamento sulle entrate degli affitti per il proprio quotidiano sostentamento oppure per il pagamento di debiti o rate del mutuo.

Per cui, in tale contesto, vi è da un lato il conduttore / inquilino che potrebbe avere interesse ad ottenere una sospensione o riduzione o posticipazione del pagamento dell'affitto e dall'altro lato il proprietario che non può permettersi di non percepire il pagamento del canone di locazione, tenuto oltretutto in considerazione le tasse che lo stesso è , in ogni caso, tenuto a pagare.


A ciò si aggiunga che non vi è alcuna norma che riconosca un diritto per gli inquilini oppure un obbligo per i proprietari di rideterminare l'ammontare del canone.  

Il Governo,  con il “Decreto Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), ha infatti previsto, al momento, la sola concessione di agevolazioni fiscali in favore degli esercenti la cui attività di impresa è stata sospesa a seguito delle misure restrittive “anti coronavirus”, prevedendo un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione di negozi e botteghe (immobili appartenenti alla categoria catastale C/1) pagato per il mese di marzo 2020.


Per cui, la soluzione che potrebbe consentire di soddisfare i contrapposti interessi sia del conduttore che del proprietario potrebbe essere quella di trovare un accordo mediante la sottoscrizione di una scrittura privata, con cui prevedere, ad esempio, una riduzione oppure una dilazione del pagamento del canone mensile per il periodo emergenziale, con impegno dell'inquilino di tornare a pagare l'importo originariamente pattuito nel contratto di locazione al termine del periodo concordato.

Ciò consentirebbe da un lato all'inquilino di far fronte alla temporanea difficoltà economica e dall'altro lato al proprietario di ricevere comunque il corrispettivo per la locazione, evitando, quindi, la proposizione di azioni legali e controversie davanti ai Tribunali.

L'eventuale accordo può riguardare non solo gli immobili locati ad uso abitativo, ma anche i locali commerciali e che non rilevano le differenze in termini di durata del contratto.  


Nella redazione di tale accordo / scrittura privata risulta indispensabile l'indicazione delle seguenti informazioni :

  • dati anagrafici del proprietario e del conduttore

  • il tipo di contratto in essere originariamente sottoscritto e la data di sua stipula e di sua registrazione

  • il canone annuale inizialmente concordato

  • l'ammontare del canone ridotto

  • il numero di mesi in cui il canone mensile è ridotto

  • l'impegno dell'inquilino di tornare a pagare l'intero importo originariamente pattuito al termine del periodo concordato

  • la data di redazione dell’accordo

  • la sottoscrizione di entrambe le parti

Un esempio pratico: se il contratto iniziale prevede un canone di 1.000,00 euro, pari a 12.000,00 euro annui, il locatore ed il conduttore potrebbero accordarsi per una riduzione del canone mensile ad 800,00 euro per cinque mesi, con impegno dell'inquilino di tornare a pagare l'intero importo originariamente pattuito € 1.000,00 mensili al termine del periodo concordato di cinque mesi. Così le parti potrebbero, sempre per esempio, prevedere una sospensione temporanea del pagamento del canone di locazione oppure un pagamento dilazionato nel tempo.


Si consiglia, in ogni caso, seppur non necessario per tale tipologia di atto, di procedere alla registrazione dell'accordo / scrittura privata presso l'Agenzia delle Entrate. Tale registrazione  consente, infatti, da un lato di conferire data certa all'atto e dall'altro lato di portare a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate il minor reddito che percepirà il locatore per il periodo pattuito (così da consentirgli di pagare le imposte esclusivamente su quanto effettivamente riscosso).

Per la registrazione dell’accordo è necessario compilare il Modello 69, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate scaricabile da qui ed allegare l'accordo / scrittura privata sottoscritta, provvedendo ad inviare il tutto all'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è proceduto alla registrazione del contratto di locazione dell'immobile.


Si fa, in ogni caso, presente che quanto sin qui indicato è una modalità indicativa per consentire di trovare un accordo bonario tra i contrapposti interessi del proprietario e del conduttore, al fine di evitare eventuali contenziosi giudiziari.

Resta inteso che se il proprietario non accetta di giungere ad un accordo ben potrebbe adire la competente Autorità Giudiziaria, così come l'inquilino ben potrebbe recedere dal contratto di locazione, nel rispetto dei termini di preavviso ivi previsti. 


Requisiti qualifica di impresa artigiana ex art 3, Legge Quadro Artigianato n. 443/85 - Attività mista


Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 443/1985 - Legge Quadro Artigianato, è IMPRESA ARTIGIANA quella che: “… nei limiti dimensionali di cui alla presente Legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività avente ad oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali ed accessorie all'esercizio dell’impresa ...".


Per cui, dal chiaro tenore letterale della su menzionata norma, qualora vengano svolte insieme all'attività principale (che qualifica l’impresa come artigiana) anche le attività espressamente escluse dall'art. 3, comma 1, queste ultime non inciderebbero sulla qualifica di artigiano, qualora siano solamente strumentali ed accessorie all'esercizio principale di impresa.
A contrario, qualora queste ultime non siano strumentali ed accessorie alla principale, lo svolgimento anche delle attività escluse determinerebbe la perdita della qualifica di artigiano, con conseguenziale cancellazione dell'annotazione della qualifica di impresa artigiana dal Registro delle Imprese dalla competente Camera di Commercio.

Siffatto orientamento è stato già a suo tempo confermato dalla stessa Cassazione, che, con la sentenza n. 8703/2000, pur analizzando una diversa fattispecie, ha comunque fornito una definizione della nozione di impresa artigiana, secondo il disposto dettato dalla Legge Quadro sull’Artigianato n. 443/1985. Nella suddetta pronuncia si legge quanto segue : 

“.. Da quanto precede emerge:
1) che è irrilevante il luogo ove l'impresa artigiana svolge la propria attività, potendo questa essere svolta in luogo fisso (presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente) oppure in forma ambulante o di posteggio;
2) che l'impresa artigiana è definita:
a) dall'oggetto della stessa, che può essere costituito da qualsiasi attività di produzione di beni, anche semilavorati o di prestazioni di servizi, escluse le attività indicate al primo comma dell'art. 3 (cioè le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di quest'ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);
b) dal ruolo dell'artigiano nell'impresa, richiedendosi, in particolare, che questo svolga "in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (art. 2);
c) dai limiti dimensionali relativi ai dipendenti utilizzabili, che varia da settore a settore;
d) dalla funzione preminente nell'impresa dei lavoro sul capitale.

La stessa sentenza, poi, fornisce un ulteriore importante chiarimento :

“… Dalla Legge si ricava addirittura che lo svolgimento di attività escluse insieme a quella, che qualifica l'impresa come artigiana, quindi di più attività, non incidono né sulla natura né sulla unitarietà della stessa, qualora queste ulteriori attività siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa (art. 3, primo comma) …”.

Siffatta interpretazione ed applicazione della normativa di settore ha, poi, trovato piena applicazione nei diversi pareri e decisioni emesse dalle diverse Commissioni Provinciali e Regionali per l’Artigianato, le quali, nel corso degli anni, hanno più volte rigettato per incompatibilità le domande presentate dalle imprese artigiane, riscontrando una carenza di comunanza dei beni utilizzati per l’esecuzione delle attività e per l’assenza del richiesto nesso di strumentalità ed accessorietà tra la nuova attività denunciata e quella svolta in via principale.