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La Corretta Applicazione della Clausola Bonus-Malus in Assicurazione Auto


In una recente sentenza, un'azienda, seguita dallo studio legale, ha ottenuto il ripristino della classe di merito originale della propria polizza assicurativa e un rilevante risarcimento per danni. 

Il motivo? 

Un sinistro stradale era stato erroneamente imputato all'azienda stessa. 

Durante il processo, l'azienda ha contestato questa attribuzione, fornendo prove convincenti che il loro veicolo non era coinvolto nel sinistro accaduto all'inizio dell'anno. 

Nonostante ciò, la compagnia assicurativa aveva precedentemente aumentato il premio della polizza, applicando la clausola bonus-malus

Il giudice, esaminando il caso, ha stabilito che qualsiasi modifica alla classe di merito dovrebbe essere basata su prove concrete di responsabilità da parte dell'assicurato. Riconoscendo che l'azienda non era responsabile, ha ordinato il ripristino della classe di merito e l'annullamento delle penalità aggiuntive. 

Questa decisione sottolinea l'importanza di una corretta applicazione delle clausole contrattuali e la necessità per le compagnie assicurative di operare in maniera equa e basata su prove solide. 

La sentenza enfatizza anche l'importanza del diritto del consumatore a una giusta valutazione delle proprie coperture assicurative. 



Il tuo diritto è la priorità.
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La sentenza che ha definito il caso potrà essere letta cliccando qui .

Come Difendere i Propri Diritti di Utente Telefonico



In un'era dominata dalla comunicazione digitale, i servizi di telefonia e internet rivestono un ruolo cruciale nella nostra vita quotidiana. 

Tuttavia, situazioni di malinteso e controversie contrattuali possono compromettere l'accesso a tali servizi essenziali. 

Questo articolo esplora i diritti degli utenti e le procedure legali corrette per garantire che questi siano rispettati, basandosi sui principi del Codice Civile italiano e sulle decisioni della giurisprudenza.

Il Ruolo del Codice Civile nella Risoluzione dei Contratti

Secondo gli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, un contratto può essere rescisso per inadempimento solo dopo aver inviato una diffida formale all'altra parte, dando un termine adeguato per adempiere. 

Questo termine non deve essere inferiore a 15 giorni. 

È fondamentale che gli operatori di telefonia seguano questa procedura prima di interrompere i servizi, per evitare violazioni contrattuali.

L'Onere della Prova in Caso di Controversia

In conformità all'articolo 2697 del Codice Civile, l'onere della prova ricade sull'operatore, che deve dimostrare di aver inviato e, idealmente, che il cliente ha ricevuto le comunicazioni pertinenti. 

La giurisprudenza ha ribadito che, in assenza di queste prove, l'operatore può essere ritenuto responsabile per inadempimento e soggetto a risarcimento danni.

Protezioni Aggiuntive per Gli Utenti Telefonici

Le normative e le delibere dell'AGCom, l'autorità di regolamentazione delle comunicazioni italiane, stabiliscono che i servizi minimi devono essere garantiti anche in caso di morosità o ritardi nei pagamenti. 

Tali disposizioni tutelano l'utente contro sospensioni ingiustificate, assicurando la continuità dei servizi essenziali.

Indennizzi per la Perdita della Numerazione Telefonica

La normativa AGCOM prevede indennizzi specifici per gli utenti che perdono la loro numerazione telefonica a causa di disservizi. Gli utenti possono ricevere compensazioni che riflettono la gravità dell'impatto subìto, con indennizzi che possono raggiungere significative somme economiche, specialmente per utenze commerciali.

Conclusioni

Conoscere i propri diritti e le procedure legali adeguate è essenziale per proteggere l'accesso ai servizi di telefonia e internet. 

In caso di problemi, è importante agire prontamente e informarsi sulle proprie opzioni legali. mantenere una comunicazione aperta con il proprio operatore e, se necessario, consultare un legale può fare la differenza nel risolvere efficacemente le controversie.

Accertata la non debenza l'importo di euro 5.000,00 per pregressi consumi di GAS

Nel caso affrontato, a seguito della promossa opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società venditrice la fornitura di gas, veniva accertato come non dovuto l'importo richiesto di circa euro 5.000,00.
In particolare, nella spiegata opposizione alla richiesta di pagamento, veniva provato documentalmente alla competente Autorità Giudiziaria che il consumatore in parola aveva già da tempo rilasciato l'immobile e che, quindi, non aveva, in nessun caso, potuto fruire del servizio di fornitura del gas per il quale veniva richiesto il pagamento di euro 5.000,00.
A quanto sopra, si deduceva, altresì, che la pretesa dalla società di vendita risultava essersi ormai prescritta, in considerazione del fatto che non era giunta al consumatore alcuna valida richiesta ovvero sollecito di pagamento le fatture asseritamente insolute. 
L'Autorità Giudiziaria investita della questione, ritenendo fondate le difese spiegate nell'interesse del consumatore, con la sentenza in parola, accertava la non debenza l'importo di euro 5.000,00. 

La sentenza potrà essere letta qui 

Sospensione dei siti di vendita on line con modalità c.d "buy and share"

Fonte :  AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato


L' AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha disposto la sospensione dei siti di vendita on line con modalità c.d "buy and share".


Si legge, nei provvedimenti cautelari emessi dall'AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che i siti sharazon.it, smart-shopping.it e gemshop.it "avrebbero posto in essere delle pratiche commerciali scorrette" ed "opposto ingiustificati ostacoli al diritto di recesso e rimborso" degli importi pagati dai clienti / consumatori e, quindi, violando le norme del Codice del Consumo.


Si rimanda al comunicato stampa dell' AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

presente al  seguente link dell’articolo originale:   
http://https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2020/1/PS11467-PS11541-PS11543-PS11547?fbclid=IwAR0bm3JUQpLXvD6cW71_HvGsvP_PGtishb_m1ILlMvZZJmXsEo2Bnfw4-k0

Controversie gestori / fornitori utenze domestiche (luce - gas - acqua - telefonia) - Come comportarsi? Cosa fare?

CONTROVERSIE GESTORI / FORNITORI UTENZE DOMESTICHE (LUCE – GAS – ACQUA –

TELEFONIA) COME COMPORTARSI? COSA FARE?

I casi più comuni in cui il consumatore può trovarsi sono i seguenti:
- attivazione contratto non richiesto;
- passaggio non richiesto ad altro gestore / fornitore;
- doppia fatturazione per la medesima utenza;
- addebito di consumi superiori a quelli reali;
- addebiti per servizi non richiesti;
- addebiti nonostante malfunzionamenti e disservizi;
- addebiti per servizi al principio proposti come gratuiti;
- mancata o tardiva portabilità dell’utenza;
- tardiva attivazione dei servizi;
- sospensione o cessazione dell’utenza;
- perdita della propria numerazione;
- errata tariffazione;
- malfunzionamento / impossibilità di fruizione dei servizi

COME CONTESTARE ?

Qualora si dovessero verificare una delle ipotesi di cui sopra , la prima cosa che il CONSUMATORE / CLIENTE deve fare è presentare quanto prima un RECLAMO al proprio gestore / fornitore, chiedendo il riconoscimento degli eventuali indennizzi previsti contrattualmente o dalla normativa di settore per il caso in questione.

Il reclamo potrà essere presentato TELEFONICAMENTE al preposto servizio clienti oppure mediante una CONTESTAZIONE SCRITTA da inviare a mezzo fax / mail / pec / raccomandata con ricevuta di ritorno al preposto servizio clienti (quest’ultima è la modalità consigliata).

Con il reclamo dovranno essere indicati non solo i propri dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, residenza) e tutti i dati utili per l’identificazione della propria utenza (codice cliente, numero contatore, PDR, POD, numero telefonico), ma, anche, un’esposizione chiara e dettagliata di tutti i problemi riscontrati e le proprie richieste (descrizione della problematica e richieste), così da consentire al proprio gestore / fornitore di avere contezza degli stessi e fornire quanto prima un riscontro e provvedere eventualmente alla loro risoluzione ed il riconoscimento degli eventuali indennizzi.

Entro il termine di 30/45 giorni, il proprio gestore / fornitore dovrebbe dare risposta scritta al presentato reclamo.

Qualora il proprio gestore / fornitore non dovesse rispondere oppure la fornita risposta non fosse soddisfacente, allora si dovrà provvedere ad esperire l’obbligatorio tentativo di conciliazione innanzi le competenti Autorità di Garanzia (Corecom – ARERA).

COME SI SVOLGE LA CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA ?

La domanda di conciliazione può essere presentata personalmente dal consumatore o da un suo delegato, solo dopo aver inviato un reclamo scritto al proprio gestore / fornitore e questi non abbia fornito riscontro al reclamo o la ricevuta risposta sia considerata insoddisfacente.

Dopo la presentazione della domanda, il conciliatore provvederà a comunicare alle parti la data del primo incontro per lo svolgimento del tentativo di conciliazione che si svolge interamente per via telematica, mediante accesso all'apposita area virtuale; tale incontro deve svolgersi entro massimo 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, mentre il termine per la conclusione di tutto il procedimento è di 90 giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione, prorogabile per massimo 30 giorni per esigenze motivate su iniziativa delle parti o del conciliatore.

Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo, il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.
Se, invece, la parte che ha chiesto la conciliazione non si presenta al primo incontro, il procedimento viene archiviato; se non si presenta l’altra parte, viene redatto un verbale di esito negativo della procedura.
Nel caso di verbale negativo / mancato accordo, il consumatore potrà rivolgersi alla competente Autorità Giudiziaria per far valere i propri diritti e veder soddisfatte le proprie pretese, richiedendo, in tale sede, anche il risarcimento dei danni subiti.