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Attività di Recupero del Credito

Il recupero crediti è un'attività complessa e delicata, che richiede competenze legali e tecniche specifiche.

L'attività stragiudiziale di recupero crediti

Consiste in una serie di azioni volte a invitare bonariamente il debitore a pagare il proprio debito senza ricorrere al tribunale. In questa fase, l'avvocato si occupa di:

Inviare una lettera di diffida al debitore, con la quale lo si invita a saldare il debito entro un termine stabilito, così da interrompere, altresì, il termine di decadenza o di prescrizione.

Avviare procedure di mediazione o conciliazione, con l'obiettivo di raggiungere un accordo con il debitore.

L'attività giudiziale di recupero crediti

Se l'attività stragiudiziale non ha successo, l'avvocato può avviare un'azione giudiziaria per ottenere coattivamente il pagamento del debito. In questa fase, l'avvocato si occupa di:

  • Redigere la domanda giudiziale, con la quale si chiede alla competente Autorità Giudiziaria di condannare il debitore al pagamento del debito.

  • Dopo l’emissione del provvedimento favorevole al creditore, avviare le procedure esecutive per ottenere il pagamento del debito.

Un avvocato specializzato in recupero crediti offre un servizio completo, che comprende sia l'attività stragiudiziale che l'attività giudiziale. L'avvocato è in grado di valutare la situazione specifica del cliente e di adottare la strategia più efficace per ottenere il recupero del credito.


Vantaggi dell'affidarsi a un avvocato per il recupero del proprio credito

Affidarsi a un avvocato per il recupero crediti presenta diversi vantaggi, tra cui:

  • La garanzia di un'assistenza legale qualificata e aggiornata.

  • La possibilità di evitare errori o omissioni che potrebbero compromettere il recupero del credito.

  • La possibilità di ridurre i tempi e i costi del recupero crediti.


Conclusione

L'attività di recupero crediti è complessa e delicata e richiede specifiche competenze legali e tecniche.

Affidarsi a un avvocato specializzato è la soluzione migliore per ottenere il recupero del proprio credito in modo efficace e sicuro.

Requisiti qualifica di impresa artigiana ex art 3, Legge Quadro Artigianato n. 443/85 - Attività mista


Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 443/1985 - Legge Quadro Artigianato, è IMPRESA ARTIGIANA quella che: “… nei limiti dimensionali di cui alla presente Legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività avente ad oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali ed accessorie all'esercizio dell’impresa ...".


Per cui, dal chiaro tenore letterale della su menzionata norma, qualora vengano svolte insieme all'attività principale (che qualifica l’impresa come artigiana) anche le attività espressamente escluse dall'art. 3, comma 1, queste ultime non inciderebbero sulla qualifica di artigiano, qualora siano solamente strumentali ed accessorie all'esercizio principale di impresa.
A contrario, qualora queste ultime non siano strumentali ed accessorie alla principale, lo svolgimento anche delle attività escluse determinerebbe la perdita della qualifica di artigiano, con conseguenziale cancellazione dell'annotazione della qualifica di impresa artigiana dal Registro delle Imprese dalla competente Camera di Commercio.

Siffatto orientamento è stato già a suo tempo confermato dalla stessa Cassazione, che, con la sentenza n. 8703/2000, pur analizzando una diversa fattispecie, ha comunque fornito una definizione della nozione di impresa artigiana, secondo il disposto dettato dalla Legge Quadro sull’Artigianato n. 443/1985. Nella suddetta pronuncia si legge quanto segue : 

“.. Da quanto precede emerge:
1) che è irrilevante il luogo ove l'impresa artigiana svolge la propria attività, potendo questa essere svolta in luogo fisso (presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente) oppure in forma ambulante o di posteggio;
2) che l'impresa artigiana è definita:
a) dall'oggetto della stessa, che può essere costituito da qualsiasi attività di produzione di beni, anche semilavorati o di prestazioni di servizi, escluse le attività indicate al primo comma dell'art. 3 (cioè le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di quest'ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);
b) dal ruolo dell'artigiano nell'impresa, richiedendosi, in particolare, che questo svolga "in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (art. 2);
c) dai limiti dimensionali relativi ai dipendenti utilizzabili, che varia da settore a settore;
d) dalla funzione preminente nell'impresa dei lavoro sul capitale.

La stessa sentenza, poi, fornisce un ulteriore importante chiarimento :

“… Dalla Legge si ricava addirittura che lo svolgimento di attività escluse insieme a quella, che qualifica l'impresa come artigiana, quindi di più attività, non incidono né sulla natura né sulla unitarietà della stessa, qualora queste ulteriori attività siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa (art. 3, primo comma) …”.

Siffatta interpretazione ed applicazione della normativa di settore ha, poi, trovato piena applicazione nei diversi pareri e decisioni emesse dalle diverse Commissioni Provinciali e Regionali per l’Artigianato, le quali, nel corso degli anni, hanno più volte rigettato per incompatibilità le domande presentate dalle imprese artigiane, riscontrando una carenza di comunanza dei beni utilizzati per l’esecuzione delle attività e per l’assenza del richiesto nesso di strumentalità ed accessorietà tra la nuova attività denunciata e quella svolta in via principale.







Controversie gestori / fornitori utenze domestiche (luce - gas - acqua - telefonia) - Come comportarsi? Cosa fare?

CONTROVERSIE GESTORI / FORNITORI UTENZE DOMESTICHE (LUCE – GAS – ACQUA –

TELEFONIA) COME COMPORTARSI? COSA FARE?

I casi più comuni in cui il consumatore può trovarsi sono i seguenti:
- attivazione contratto non richiesto;
- passaggio non richiesto ad altro gestore / fornitore;
- doppia fatturazione per la medesima utenza;
- addebito di consumi superiori a quelli reali;
- addebiti per servizi non richiesti;
- addebiti nonostante malfunzionamenti e disservizi;
- addebiti per servizi al principio proposti come gratuiti;
- mancata o tardiva portabilità dell’utenza;
- tardiva attivazione dei servizi;
- sospensione o cessazione dell’utenza;
- perdita della propria numerazione;
- errata tariffazione;
- malfunzionamento / impossibilità di fruizione dei servizi

COME CONTESTARE ?

Qualora si dovessero verificare una delle ipotesi di cui sopra , la prima cosa che il CONSUMATORE / CLIENTE deve fare è presentare quanto prima un RECLAMO al proprio gestore / fornitore, chiedendo il riconoscimento degli eventuali indennizzi previsti contrattualmente o dalla normativa di settore per il caso in questione.

Il reclamo potrà essere presentato TELEFONICAMENTE al preposto servizio clienti oppure mediante una CONTESTAZIONE SCRITTA da inviare a mezzo fax / mail / pec / raccomandata con ricevuta di ritorno al preposto servizio clienti (quest’ultima è la modalità consigliata).

Con il reclamo dovranno essere indicati non solo i propri dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, residenza) e tutti i dati utili per l’identificazione della propria utenza (codice cliente, numero contatore, PDR, POD, numero telefonico), ma, anche, un’esposizione chiara e dettagliata di tutti i problemi riscontrati e le proprie richieste (descrizione della problematica e richieste), così da consentire al proprio gestore / fornitore di avere contezza degli stessi e fornire quanto prima un riscontro e provvedere eventualmente alla loro risoluzione ed il riconoscimento degli eventuali indennizzi.

Entro il termine di 30/45 giorni, il proprio gestore / fornitore dovrebbe dare risposta scritta al presentato reclamo.

Qualora il proprio gestore / fornitore non dovesse rispondere oppure la fornita risposta non fosse soddisfacente, allora si dovrà provvedere ad esperire l’obbligatorio tentativo di conciliazione innanzi le competenti Autorità di Garanzia (Corecom – ARERA).

COME SI SVOLGE LA CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA ?

La domanda di conciliazione può essere presentata personalmente dal consumatore o da un suo delegato, solo dopo aver inviato un reclamo scritto al proprio gestore / fornitore e questi non abbia fornito riscontro al reclamo o la ricevuta risposta sia considerata insoddisfacente.

Dopo la presentazione della domanda, il conciliatore provvederà a comunicare alle parti la data del primo incontro per lo svolgimento del tentativo di conciliazione che si svolge interamente per via telematica, mediante accesso all'apposita area virtuale; tale incontro deve svolgersi entro massimo 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, mentre il termine per la conclusione di tutto il procedimento è di 90 giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione, prorogabile per massimo 30 giorni per esigenze motivate su iniziativa delle parti o del conciliatore.

Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo, il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.
Se, invece, la parte che ha chiesto la conciliazione non si presenta al primo incontro, il procedimento viene archiviato; se non si presenta l’altra parte, viene redatto un verbale di esito negativo della procedura.
Nel caso di verbale negativo / mancato accordo, il consumatore potrà rivolgersi alla competente Autorità Giudiziaria per far valere i propri diritti e veder soddisfatte le proprie pretese, richiedendo, in tale sede, anche il risarcimento dei danni subiti.