Introduzione

Gestire gli accordi di affidamento dei figli dopo una separazione presenta numerose sfide, in particolare quando i genitori risiedono in regioni diverse. 

Questo articolo tratta le complessità incontrate dai genitori non sposati, concentrandosi su un caso di studio in cui il trasferimento del padre ha influenzato la dinamica dell'affido condiviso.

Comprensione dell'Affido Condiviso

L'affido condiviso, come definito dall'articolo 337-ter del Codice Civile, prevede idealmente il coinvolgimento di entrambi i genitori nell'educazione e nelle decisioni riguardanti i figli. Tuttavia, la distanza geografica può complicare questo ideale. Si esamina qui un caso in cui il padre si è trasferito in un'altra regione dopo la separazione, mantenendo contatti con i figli solo tramite telefono, il che ha gravato significativamente sulla madre per quanto riguarda la cura quotidiana e le necessità decisionali relative ai bambini.

Implicazioni Legali della Distanza Fisica

La distanza fisica tra genitori separati può interrompere gravemente gli accordi di affido condiviso, specialmente in contesti che richiedono decisioni congiunte:

  • Certificazione ISEE: Essenziale per accedere ai benefici statali, richiede contributi da entrambi i genitori.

  • Decisioni Sanitarie: Comprendono situazioni come emergenze mediche o autorizzazioni di

    routine per trattamenti che necessitano del consenso di entrambi.

  • Decisioni Educative: Determinate attività educative e permessi scolastici spesso richiedono il coinvolgimento di entrambi i genitori.

Adeguamento degli Accordi di Custodia

Quando l'affido condiviso si rivela dannoso per il benessere del bambino a causa dell'assenza o dell'incapacità di un genitore, la legge prevede adeguamenti. L'articolo 337-quater del Codice Civile consente ai tribunali di assegnare l'affido esclusivo al genitore più presente se l'affido condiviso dovesse pregiudicare gli interessi del bambino. Questa norma è supportata da numerose decisioni della Corte Suprema, come le sentenze Cass. n. 21425/2022 e Cass. n. 28244/2019, che sottolineano l'importanza primaria del benessere del minore rispetto alla convenienza dei genitori.